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l sistema fiscale italiano, per anni, ha vissuto nell’ambiguità su un punto cruciale: quando un credito d’imposta è “inesistente” e quando invece è solo “non spettante”? La differenza non è affatto solo semantica, ma impatta direttamente sulla gravità delle sanzioni, sulla prescrizione per il recupero, e persino sulla configurazione del reato penale. L’Atto di indirizzo adottato il 1° luglio 2025 dal MEF (protocollo n. 18) – ai sensi dell’art. 10-septies, co. 3, della L. 212/2000 – fa finalmente chiarezza, valorizzando la recente riforma operata dal D.lgs. 87/2024 e recependo la giurisprudenza di legittimità, riprendendo l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione n. 34419 del 2023, secondo cui sono crediti inesistenti quelli che difettano dei presupposti costitutivi del credito, come indicati dalle norme di riferimento, e che possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell’agevolazione quanto all’oggetto dell’agevolazione stessa.
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